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Separazione e divorzio

Separazione e divorzio

Specializzata in Separazione e  divorzio

Assegno di mantenimento e revisione delle condizioni economiche in caso di separazione e divorzio.

Lo studio ha maturato un’esperienza ultra decennale in materia di separazione e divorzio, nonchè in  diritto di famiglia, affiancando il proprio assistito, non solo dal punto di vista legale ma anche psicologico,  con consulenti  specializzati. 

Separazione personale dei coniugi. 

La separazione è la situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto.

La  separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, né gli ex coniugi possono contrarre nuove nozze.

Quali effetti produce la separazione?

La separazione produce:

  • Scioglimento della comunione legale dei beni;
  • Cessazione degli obblighi di fedeltà e di coabitazione;
  • Dovere di contribuire nell’interesse della famiglia;
  • Dovere di mantenere il coniuge più debole sussistendone i presupposti;
  • Dovere di mantenere, educare ed istruire la prole.

TIPI DI SEPARAZIONE

Separazione di fatto:

è l’interruzione della convivenza dei coniugi, senza alcun intervento di un provvedimento del Tribunale,  ma attuata in via di mero fatto, i coniugi legalmente rimangono tali.

 Separazione consensuale:

è quella che avviene per accordo delle parti; l’accordo, per avere efficacia, dovrà essere omologato dal Tribunale, il quale controllerà se sono stati rispettati i requisiti minimi a tutela della prole.

Separazione giudiziale:

in mancanza di accordo delle parti (la moglie vuole separarsi ma il marito non è d’accordo o non si trova  consenso sulle condizioni economiche, ecc. ) sarà il giudice a stabilire le condizioni economiche e patrimoniali ad istanza di uno o di entrambi i coniugi.

Separazione consensuale “veloce ” con convenzione  di negoziazione assistita:

Per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale o di divorzio si può concludere anche una convenzione di negoziazione assistita introdotta con D.L. 132/2014 convertito nella  legge 162/2014.

Tale convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente (articolo 6 legge 162/2014).

DA EVIDENZIARE  CHE TALE SEPARAZIONE E’ IL RISULTATO DI UNA ACCORDO DELLE PARTI, ASSISTITI OGNUNO DA UN PROPRIO AVVOCATO  E CHE  NON SARA’ ESPLETATA NESSUNA UDIENZA.

Basterà depositare l’accordo sottoscritto dalle parti e dai propri difensori, presso la Procura competente, e sarà il  PM che potrà  “autorizzarlo” se ritiene lo stesso corrispondente all’interesse dei figli oppure, se non valuta positivamente detto aspetto, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale.

Separazione al Comune

Altra modalità di separazione od anche divorzio è quella di presentarsi al Comune, ufficio di Stato civile con la documentazione richiesta ed un marco da bollo da 16,00 Euro e senza l’assistenza di un avvocato.

La procedura si svolge  in due incontri:

  • al primo incontro il Sindaco o l’ufficiale di stato civile redige l’accordo di separazioneche i coniugi gli riferiscono avere raggiunto. Dopo aver compilato l’accordo, il pubblico ufficiale dà ai coniugi appuntamento per un secondo incontro che non può essere prima di 30 giorni;
  • al secondo incontro, viene richiesto ai coniugi di confermare l’intenzione di separarsi o di divorziare.

Possono separarsi o divorziare al comune  le coppie che hanno i seguenti requisiti

  • la coppia non deve avere avuto figli dall’unione i quali siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. È possibile la separazione o il divorzio in Comune se la prole ormai lavori e sia indipendente da un punto di vista economico;
  • la coppia deve avere trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione;
  • l’accordo non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come, ad esempio, l’assegnazione della casa, arredi e altri mobili presenti nell’abitazione, l’autovettura, conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc. In termini pratici questo significa che marito e moglie non potranno stabilire, nell’atto firmato in Comune, la divisione di beni come l’armadio, la televisione, la macchina, ecc.

QUALI SONO LE CONDIZIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE?  LE BASI DI UN ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE?

L’accordo di una separazione consensuale o le richieste in seno ad una separazione giudiziale si basano su tre argomenti:

  • ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI ed eventualmente per il coniuge più debole economicamente;
  • ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE;
  • AFFIDAMENTO DEI FIGLI O PER CAPIRCI MEGLIO, DIRITTO DI VISTA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO, COLUI CHE NON VIVRA’ QUOTIDIANAMENTE CON I FIGLI;

Assegno di mantenimento dei figli 

E’ a carico del  genitore non collocatario e viene stabilito nell’ esclusivo  interesse morale e materiale della prole.

“Nella determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio, si terrà presente sia delle esigenze del minore, sia della situazione economica dei genitori.

L’assegno consiste nel versamento di un somma  mensile, da versare nelle mani (o anche sul conto) del genitore affidatario. Solo dopo i 18 anni, il figlio divenuto maggiorenne può chiedere che l’assegno sia pagato a lui stesso; ma in assenza di tale richiesta, la somma dovrà essere versata sempre al genitore convivente (di solito la madre).

Tale assegno  tiene conto delle esigenze necessarie al vitto, alloggio, educazione, istruzione della prole.  

Sono previste   le SPESE STRAORDINARIE (quasi sempre al 50% per coniuge)  da versare all’occorrenza, tutte le volte in cui sopraggiungono spese impreviste ed eccezionali (come nel caso di cure mediche).

 Affidamento dei figli e diritto di visita 

In sede di separazione viene stabilito come  deve essere ripartita ed esercitata la responsabilità genitoriale sui figli  con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale, indipendentemente da un ‘eventuale giudizio di addebitabilità della separazione. 

La legge n. 54 del 2006 ha posto come regola fondamentale l’affidamento condiviso dei figli di coppie separate.
Il presupposto per tale forma di affidamento è l’assenza di “conflittualità insanabili” tra i genitori.
Scopo dell’affido condiviso è il  diritto dei figlie di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti con gli ascendenti (es: i nonni) e i parenti.
Viene disposta anche la  residenza dei figli, che di solito coincide con la residenza del genitore collocatario  cioè del   genitore presso il quale la prole vive abitualmente.
Vengono stabiliti anche  i tempi e i modi della presenza dei figli presso ciascun genitore e precisamente quando Il genitore non collocatario, vedrà i figli durante la settimana o durante le vacanze estive, ecc.  

E’ POSSIBILE CHE DOPO LA SEPARAZIONE LA COPPIA SI RIUNISCA, COSA SUCCEDE?

La separazione non fa venir meno il vincolo del matrimonio, infatti i coniugi separati rimangono marito e moglie e un’eventuale riconciliazione fa cessare gli effetti della separazione. La riconciliazione può essere:

  • Espressa, se consacrata in un accordo formale;
  • Tacita, se attuata con la ripresa della vita in comune.

Tanto la riconciliazione espressa che quella tacita non richiedono una pronuncia giudiziale per far cessare gli effetti della separazione, producendo effetto di per sé (art. 157cc).

SOLO CON IL DIVORZIO CESSA IL VINCOLO MATRIMONIALE E CESSANO DI ESSERE MARITO MOGLIE, CON LA POSSIBILITA’ DI ENTRAMBI DI POTERSI RISPOSARE.

Lo studio si occupa del diritto di famiglia  e dei  rapporti familiari in genere:

  • separazione e divorzio, 
  • Parentela e affinità.
  • Matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi. 
  • Diritti e doveri dei coniugi.
  • i rapporti patrimoniali.
  • Filiazione.
  • i rapporti fra genitori e figli, rapporti tra conviventi.
  • figli naturali, unioni civili, diritto agli alimenti.
  • il fondo patrimoniale, affidamento dei figli.
  • adozioni

    divorzio.