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Assegno mantenimento : Il calcolo e le regole

COME SI CALCOLA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

In caso di separazione dei coniugi, il genitore (non collocatario)  che non andrà a convivere coi figli è obbligato a contribuire al loro mantenimento.

L’assegno consiste nel versamento di un somma  mensile, da versare nelle mani (o anche sul conto) del genitore affidatario. Solo dopo i 18 anni, il figlio divenuto maggiorenne può chiedere che l’assegno sia pagato a lui stesso; ma in assenza di tale richiesta, la somma dovrà essere versata sempre al genitore convivente (di solito la madre).

Tale assegno  tiene conto delle esigenze necessarie al vitto, alloggio, educazione, istruzione della prole.

Sono previste altresì anche  le SPESE STRAORDINARIE (quasi sempre al 50% per coniuge)  da versare all’occorrenza, tutte le volte in cui sopraggiungono spese impreviste ed eccezionali (come nel caso di cure mediche).

In una separazione consensuale saranno i coniugi di comune accordo a stabilire l’ammontare dell’assegno ordinario di mantenimento.

Tuttavia, se i due non raggiungono un’intesa e intraprendono una separazione giudiziale, sarà il giudice a stabilire l’importo, valutando il reddito di entrambi i coniugi, le necessità del figlio ed il tenore di vita in costanza di matrimonio.

L’elemento principale che fa fluttuare l’importo è costituito dalle possibilità economiche dei genitori: tanto più si tratta di persone benestanti, che durante l’unione hanno garantito ai figli un tenore di vita alto, tanto maggiore sarà l’importo del mantenimento a carico del genitore non convivente, si terrà conto anche delle esigenze di base dei minori che, in genere, crescono con l’età (mantenere un adolescente o un figlio all’università è più costoso di un figlio appena nato).

L’accordo dei genitori non può mai arrivare ad annullare l’entità del mantenimento anche in caso di separazione consensuale in quanto il giudice interverrebbe per ripristinarlo.

Da precisare che  il giudice non è vincolato alle richieste delle parti, anche in caso di accordo consensuale:

  • se la coppia che si separa in modo consensuale propone un importo inferiore alla media (di solito l’assegno varia da un minimo di Euro 150,00/200,00 a figlio) il giudice lo può aumentare se lo ritiene insufficiente;
  • se la coppia si separa con una separazione giudiziale e la madre convivente chiede un determinato importo, il giudice può fissarne uno superiore se ritiene che l’ex marito possa permetterselo o confermare l’assegno richiesto dalla madre.

Oltre all’assegno mensile, il genitore non convivente deve versare le cosidette  spese straordinarie, quasi sempre al 50% per coniuge, quelle cioè imprevedibili e che non rientrano nella normale gestione quotidiana.

Si pensi alle spese per una gita scolastica, per un intervento chirurgico, per una visita medica, per l’acquisto di un mezzo di locomozione, ecc.

Prima di sostenere alcune spese straordinarie un genitore è obbligato a consultare l’altro al fine di trovare un accordo preventivo. Quest’obbligo però non sussiste per le spese urgenti (come quelle collegate alla salute) e per quelle comunque necessarie (ad esempio l’iscrizione all’università).

L’obbligo al mantenimento dei figli non viene meno con la maggiore età(18 anni, ma persiste sino a quando i figli non inizieranno a svolgere un’attività lavorativa tale da  permette loro di raggiungere l’indipendenza economica;

  • I genitori possono liberarsi dall’obbligo di mantenere i figli se provano che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro.

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