LINEE GUIDA SPESE STRAORDINARIE E SPESE ORDINARIE

LINEE GUIDA  SPESE STRAORDINARIE E SPESE   ORDINARIE

Quali sono le spese straordinarie dei figli  e  le spese ordinarie? Quali sono le indicazioni delle linee guida?

Si crea molto molta confusione ed incertezza su quali siano le spese ordinarie e le spese straordinarie dei figli. Esistono molte linee guida – spese straordinarie e spese ordinarie, predisposte da vari Tribunali, nonchè dal Consiglio Nazionale Forense, per fare chiarezza sul mantenimento e le spese.

E’ importante conoscere la differenza per evitare inutili conflitti tra i coniugi. La confusione tra spese ordinarie e straordinarie è spesso oggetto di contenzioso.

Negli ultimi anni, per evitare contenziosi, è prassi di moltissimi Tribunali predisporre  dei veri e propri elenchi o  linee guida – spese ordinarie e spese straordinarie,  a cui riferirsi nel dubbio per la qualificazione e la distinzione delle spese. 

Spese ordinarie e spese straordinarie

  • Sono definite spese straordinarie dei figli, tutti gli esborsi legati ad  eventi imprevedibili od eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, viaggi,  ecc.).

  • Sono  spese ordinarie, le  spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli, rientranti nell’assegno di mantenimento (libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l’abbigliamento, ecc.).

Linee guida : Spese straordinarie: è sempre necessario il consenso di entrambi i coniugi?

Le Linee guida, recependo i principi consolidati dalla Giurisprudenza, hanno definito le regole delle spese straordinarie.

Succede, spesso,  che il genitore collocatario, (la madre) effettui delle spese straordinarie senza avere preventivamente avvertito l’altro genitore o in completo disaccordo, diventando motivo di pretesto per quest’ultimo per non adempiere al pagamento della sua quota.

Bisogna ricordare che non per tutte le spese straordinarie è necessario l’accordo dell’altro genitore, principio consolidato dalla Giurisprudenza e recepito da tutte le Linee Guida dei Tribunali. 

Il principio del preminente interesse del figlio

Il nostro legislatore parte dalla regola generale per cui le decisioni di “maggior interesse” per i figli debbono essere assunte di “comune accordo” tra i genitori, al fine di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non decisi concordemente, ma in maniera unilaterale. (Cass. 2127/2016).

Recentemente si è affermato un nuovo orientamento della giurisprudenza che tiene in considerazione più l’interesse del figlio che la condivisione della spesa, prevedendo che alcune spese straordinarie possano  non essere soggette alla preventiva concertazione dei coniugi quando siano sostenute nell’interesse preminente del figlio, valutando la commisurazione della spesa all’utilità del figlio  ed alle condizioni economiche dei genitori

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16175 del 2015 ha sancito un’importante principio, sostenendo che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione ‘di maggiore interesse’ per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Tale principio era già stato era già stato espresso in passato, in un’altra sentenza della Corte di Cassazione, sent. N. 19607/2011.

Ed ancora, con la Corte di Cassazione – Sentenza 12013/2016 è stato   ribadito il principio che la condivisione delle spese non può essere legata al consenso.

In pratica, in quest’ultima sentenza,  la Corte intende sottolineare che il principio di bi-genitorialità non comporta che si possano effettuare e rimborsare solo le spese straordinarie che incontrano l’approvazione di entrambi i genitori, altrimenti verrebbero escluse le spese non voluttuarie che siano (come è la scelta dell’università)   corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento, perchè una tale interpretazione determinerebbe, di fatto, la compressione e soppressione del diritto di scelta in ordine a decisioni di maggiore interesse per i figli, sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

Da ultimo, la Cassazione civile con sentenza n. 4060/2017, richiamando i principi sopra esposti, ribadisce che se è vero che la ratio dell’affido condiviso privilegia il raccordo tra genitori in ordine alle scelte educative che riguardano i figli, nondimeno quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore, per cui l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore.

In questo senso, si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 1070 del 17 gennaio 2018.

Molti Tribunali hanno adottato delle linee guida, tra cui anche il Tribunale di Catania, per un’esatta distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i coniugi e spese straordinarie che prescindono dalla previa concertazione ha redatto  le “Linee guida per il mantenimento dei figli”. (puoi scaricarlo dal link)

Tutte le spese straordinarie devono essere documentate (fatture, ricevute, ecc.).

Riassumendo, le linee guida  spese ordinarie e spese straordinarie:

  • le spese ordinarie, sono  le   spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli  e che rientrano nell’assegno di mantenimento (medicinali da banco; le visite di controllo routinarie, ecc.);
  • spese straordinarie: sono le spese legate ad  eventi imprevedibili od eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, e si distinguono in spese per le quali è necessario il consenso preventivo dei genitori e spese per le quali non è necessario.

Spese straordinarie senza il preventivo accordo dei coniugi e Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo di entrambi i genitori

                 Spese straordinarie senza il preventivo accordo dei coniugi

Le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo tra genitori sono quelle relative a: iscrizione e retta dell’asilo nido, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole od istituti privati, tasse universitarie,  libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSn in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo di entrambi i genitori

  • spese scolastiche: ripetizioni; master e specializzazioni post universitari; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere;

  • spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche o di informatica; centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonoma- mente senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuole private, attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica.

  • spese per l’organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;

  • spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSn, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Richiesta e motivato dissenso delle spese straordinarie

Le linee guida prevedano che il genitore che ha  ricevuto dall’altro una formale richiesta scritta relativa a una spesa straordinaria dovrà manifestare il proprio dissenso  motivato per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero altro termine fissato, diversamente,  il suo silenzio andrà̀ interpretato come consenso alla spesa.

Tutte le spese straordinarie devono essere documentate, pertanto il diritto del genitore che ha anticipato le spese straordinarie al rimborso pro quota si ha dietro esibizione e consegna di  idonea documentazione.

Riassumendo,  fatta eccezione per le spese mediche indifferibili ed urgenti che possono essere sostenute in assenza di comune accordo, per le altre spese straordinarie, inerenti questioni di maggiore interesse per i figli, il coniuge che ne chieda il rimborso, al fine dell’accoglimento della domanda, ha l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’altro: l’assenza di qualsiasi consultazione, invero, esclude il rimborso ( l’acquisto di un apparecchio ortodontico trattandosi di spesa programmabile, necessita di essere concordata).

Assegni familiari INPS

Gli assegni familiari dovrebbero essere percepiti dal genitore collocatario, oltre l’assegno di mantenimento, ma i coniugi in sede di accordo di separazione possono concordare che vengano percepiti al 50%  o da uno dei genitori, non necessariamente collocatario.

Detrazioni fiscali

L’assegno di mantenimento per i figli gode della detrazione fiscale  a favore del coniuge obbligato, tranne diversi accordi tra i coniugi

Separazione: costo ed effetti

Separazione personale dei coniugi: quanto costa? come si ottiene? quali effetti?

Il costo e gli effetti di una separazione dipende se nasce da un accordo tra i coniugi (consensuale) o dalla mancanza di accordo e dal procedimento che verrà intrapreso dai coniugi.

La separazione è la situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto.

La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, né gli ex coniugi possono contrarre nuove nozze.

Quali effetti produce la separazione?

• Scioglimento della comunione legale dei beni;

• Cessazione degli obblighi di fedeltà e di coabitazione;

• Dovere di contribuire nell’interesse della famiglia;

• Dovere di mantenere il coniuge più debole sussistendone i presupposti;

• Dovere di mantenere, educare ed istruire la prole.

Tipi di separazione:

  • Separazione di fatto
  • Separazione giudiziale
  • Separazione consensuale “veloce” con convenzione di negoziazione assistita
  • Separazione in Comune

Quanto costa una separazione?

Separazione: condizioni economiche e patrimoniali

  • Assegno di mantenimento dei figli
  • Affidamento dei figli e diritto di visita

E se la coppia si riunisce cosa succede?

Tipi di separazione

Separazione di fatto

È l’interruzione della convivenza dei coniugi, senza alcun intervento di un provvedimento del Tribunale, ma attuata in via di mero fatto; i coniugi legalmente rimangono tali.

Separazione consensuale

È quella che avviene per accordo delle parti. Si presenta dinanzi al Tribunale competente un ricorso congiunto,  il quale contiene i termini dell’accordo (mantenimento figli, casa coniugale, affidamento prole, ecc.). Il Presidente del Tribunale fissa l’udienza di comparizione dei coniugi, alla quale dovranno comparire personalmente entrambi, assistiti dai rispettivi difensori. Il Presidente dopo aver tentato la conciliazione (più formale che sostanziale), omologa l’accordo, cioè autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni che hanno proposto nell’accordo.  Il Giudice per omologare l’accordo controllerà se siano stati rispettati i requisiti minimi a tutela della prole.

Il costo di un processo di separazione consensuale è più contenuto  di una giudiziale. Per costo si intende l’onorario dell’avvocato oltre i costi di marche da bollo, notifiche e contributo unificato.

L’onorario di base per una separazione consensuale varia mediamente intorno ad Euro 800,00 in su.

Da rilevare che il ricorso per  separazione consensuale, può essere presentata semplicemente dai coniugi,  anche senza ricorrere all’avvocato, anche se è consigliato farsi assistere da un professionista, in quanto considerata la materia vi è  il rischio di compiere delle inesattezze che potrebbero pregiudicare gli effetti della separazione. In questo caso saranno i coniugi a preparare il ricorso contenente l’accordo raggiunto e tutta la documentazione necessaria.

Il costo di questa separazione sarà di Euro 43,00,  contributo unificato.

Separazione giudiziale

In mancanza di accordo delle parti (la moglie vuole separarsi, ma il marito non è d’accordo o non si trova consenso sulle condizioni economiche, ecc.) sarà il giudice a stabilire le condizioni economiche e patrimoniali ad istanza di uno o di entrambi i coniugi. In tal caso sarà un coniuge a presentare ricorso contenente la richiesta di separarsi e proporrà le condizioni economiche e patrimoniali. Si inizierà un percorso giudiziario lungo (da 2 anni in su) e costoso. I coniugi, avranno sempre la possibilità di trovare un accordo anche durante la causa pendente, trasformando la separazione giudiziale in consensuale.

Il costo di una separazione giudiziale, senza dubbio, è il più elevato, per l’impegno nelle diverse udienze, l’espletamento delle prove testimoniali, memorie. L’onorario medio si aggira intorno  Euro 1500,00 in su, in base alla complessità della causa.

Separazione consensuale “veloce” con convenzione di negoziazione assistita

Per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale o di divorzio si può concludere anche una convenzione di negoziazione assistita introdotta con D.L. 132/2014 convertito nella legge 162/2014.

Tale convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente (articolo 6 legge 162/2014).

La particolarità di  tale separazione è il risultato di un accordo delle parti, assistiti ognuno da un proprio avvocato e non sarà espletata alcuna udienza.
Basterà depositare l’accordo sottoscritto dalle parti, presso la Procura competente, e sarà il PM che potrà “autorizzarlo”  se ritiene che sia corrispondente all’interesse dei figli oppure, se ritiene che l’accordo delle parti sia contrario all’interesse dei figli non autorizza l’accordo e  lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale, introducendo un percorso di separazione dinanzi al Tribunale.

Tale tipo di separazione,  considerata la velocità di ottenere il provvedimento, di solito una settimana dalla presentazione dell’accordo, è senza dubbio, quella da preferire, se vi è accordo delle parti. Il costo dell’onorario è intorno ad Euro 800,00 in su  per parte.

Separazione in Comune

Altra modalità di separazione od anche divorzio è quella di presentarsi al Comune, all’ufficio di Stato civile con la documentazione richiesta ed una marca da bollo da 16,00 euro e senza l’assistenza di un avvocato.

La procedura si svolge in due incontri:

• al primo incontro il Sindaco o l’ufficiale di stato civile redige l’accordo di separazione che i coniugi gli riferiscono avere raggiunto. Dopo aver compilato l’accordo, il pubblico ufficiale dà ai coniugi appuntamento per un secondo incontro che non può essere prima di 30 giorni;

• al secondo incontro, viene richiesto ai coniugi di confermare l’intenzione di separarsi o di divorziare.

Possono separarsi o divorziare al comune le coppie che hanno i seguenti requisiti:

la coppia non deve avere avuto figli dall’unione i quali siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. È possibile la separazione o il divorzio in Comune se la prole ormai lavori e sia indipendente da un punto di vista economico;

• la coppia deve avere trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione;

• l’accordo non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come, ad esempio, l’assegnazione della casa, arredi e altri mobili presenti nell’abitazione, l’autovettura, conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc. In termini pratici questo significa che marito e moglie non potranno stabilire, nell’atto firmato in Comune, la divisione di beni come l’armadio, la televisione, la macchina, ecc.

Quanto costa una separazione?

Il costo è variabile se si tratta di una separazione consensuale o giudiziale. Riepilogando:

Il costo di una separazione consensuale varia mediamente da 800,00 euro in su.

Il costo di una separazione giudiziale mediamente in base alla complessità ed alla litigiosità delle parti, varia  da 1500,00 euro in su.

Il costo di una separazione consensuale con la negoziazione assistita varia da Euro 800,00 in su.

Il costo di una separazione presso l’ufficiale di stato civile è di Euro 16,00, marca da bollo.  

Inoltre, vi è la possibilità di accedere al Gratuito Patrocinio, che consente a chi è privo di un reddito minimo annuo  (oggi pari ad euro 11.493,82) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato. La richiesta per accedere al gratuito patrocinio viene di solito preparata dal proprio difensore.

Separazione: condizioni economiche e patrimoniali

Le condizioni economiche di una separazione riguardano:

1. Assegno di mantenimento per i figli ed eventualmente per il coniuge più debole economicamente;

2. Assegnazione della casa coniugale;

3. Affidamento dei figli o, per capirci meglio, diritto di visita del genitore non collocatario (colui che non vivrà quotidianamente con i figli).

Assegno di mantenimento dei figli

E’ a carico del genitore non collocatario e viene stabilito nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole.

Nella determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio, si terrà presente sia delle esigenze del minore, sia della situazione economica dei genitori.

L’assegno consiste nel versamento di un somma mensile, da versare nelle mani (o anche sul conto) del genitore affidatario. Solo dopo i 18 anni, il figlio divenuto maggiorenne può chiedere che l’assegno sia pagato a lui stesso; ma in assenza di tale richiesta, la somma dovrà essere versata sempre al genitore convivente (di solito la madre).

Tale assegno tiene conto delle esigenze necessarie al vitto, alloggio, educazione e istruzione della prole.  

Sono previste altresì anche le spese straordinarie (quasi sempre al 50% per coniuge) da versare all’occorrenza, tutte le volte in cui sopraggiungono spese impreviste ed eccezionali (come nel caso di cure mediche).

Affidamento dei figli e diritto di visita

In sede di separazione viene stabilito come deve essere ripartita ed esercitata la responsabilità genitoriale sui figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale, indipendentemente da un eventuale giudizio di addebitabilità della separazione.

La legge n. 54 del 2006 ha posto come regola fondamentale l’affidamento condiviso dei figli di coppie separate.
Il presupposto per tale forma di affidamento è l’assenza di “conflittualità insanabili” tra i genitori.
Scopo dell’affido condiviso è il  diritto dei figli di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti con gli ascendenti (es: i nonni) e i parenti.

Viene disposta anche la  residenza dei figli, che di solito coincide con la residenza del genitore collocatario, cioè del genitore presso il quale la prole vive abitualmente.

Vengono stabiliti anche  i tempi e i modi della presenza dei figli presso ciascun genitore e precisamente quando Il genitore non collocatario, vedrà i figli durante la settimana o durante le vacanze estive, ecc.  

E se la coppia si riunisce cosa succede?

La separazione non fa venir meno il vincolo del matrimonio, infatti i coniugi separati rimangono marito e moglie e un’eventuale riconciliazione fa cessare gli effetti della separazione.

La riconciliazione può essere:
Espressa, se consacrata in un accordo formale;
Tacita, se attuata con la ripresa della vita in comune.

Tanto la riconciliazione espressa che quella tacita non richiedono una pronuncia giudiziale per far cessare gli effetti della separazione, producendo effetto di per sé (art. 157cc).

Solo con il divorzio cessa il vincolo matrimoniale e i coniugi cessano di essere marito e moglie, con la possibilità per entrambi di potersi risposare.

Pensione di invalidità

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità spetta all’invalido civile,  definito un cittadino di età compresa tra i 18 e i 65 anni che abbia menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3.’ Continua a leggere

Assegno mantenimento : Il calcolo e le regole

COME SI CALCOLA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

In caso di separazione dei coniugi, il genitore (non collocatario)  che non andrà a convivere coi figli è obbligato a contribuire al loro mantenimento.

L’assegno consiste nel versamento di un somma  mensile, da versare nelle mani (o anche sul conto) del genitore affidatario. Solo dopo i 18 anni, il figlio divenuto maggiorenne può chiedere che l’assegno sia pagato a lui stesso; ma in assenza di tale richiesta, la somma dovrà essere versata sempre al genitore convivente (di solito la madre).

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